Statuto

 

Art. 1 – Denominazione e sede

Costituita in Orvieto (TR), via della pace n°13, l'associazione denominata “AUTOSTORICHE INTERNAZIONALE  -oligoclub culturale-“, essa prende sede in Milano 20125 via Arbe 31(1).

Art. 2 – Scopo

L'associazione non ha scopo di lucro. 

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Essa ha per obiettivo di valorizzare e diffondere la cultura e l’amore per tutte le forme di collezionismo e di rispetto delle tradizioni; la valorizzazione la cura ed il mantenimento di beni aventi rilievo storico. culturale o collezionistico –sia mobiliare che immobiliare-; ed in particolare la raccolta l’uso e la valorizzazione dei veicoli come oggetti di interesse e/o valore storico, attuale e d’epoca; la promozione lo studio e la divulgazione del relativo patrimonio culturale; il mantenimento e restauro dei veicoli; l’organizzazione di mostre, esposizioni, musei, raduni, manifestazioni, feste, eventi a carattere sia statico che dinamico –anche sportivo-, gite, soggiorni, convegni, congressi, corsi di formazione e/o di aggiornamento, corsi di studio, stages, incontri, fiere, e tutte le occasioni e situazioni comunque connesse –anche indirettamente- con il mondo dei veicoli e del collezionismo in genere –sia a carattere nazionale che internazionale-; partecipazione, patrocinio, sponsorizzazione all’organizzazione degli stessi; ricerca e raccolta sponsorizzazioni contributi ed adesioni di persone fisiche e/o di enti –sia pubblici che privati- per la realizzazione degli stessi; divulgazione ed informazione verso l’esterno –diretta e/o indiretta- delle proprie attività; creazione e/o mantenimento di registri di veicoli; creazione, fondazione e/o partecipazione a clubs associazioni e ad altri enti e/o formazioni sociali, anche aventi propria persona giuridica, rivolti o comunque connessi ai veicoli, agli appassionati di veicoli, appassionati di collezionismo ed appassionati di oggetti interessi e cultura artistici in genere; elaborazione diretta o comunque organizzazione promozione partecipazione e/o coordinamento di studi pareri consulenze ricerche ed altri servizi culturali nel campo dei veicoli, dei beni di antiquariato, di modernariato, o comunque di interesse storico e/o di interesse artistico in generale, anche a mezzo di collaboratori professionali esterni; redazione partecipazione coordinamento e/o realizzazione di articoli, pieghevoli, pubblicazioni, libri, ed altro materiale divulgativo, anche su supporti informatici (quali floppy, cd rom, dvd, schede di memoria, ecc.); consultazione e eventuale produzione di editoria connessa alla materia dei veicoli, dell’aspetto, della scienza e della tecnica ad essi inerente e delle condizioni ambientali storiche e sociali in cui i veicoli ed il motorismo si sono evoluti; esame e produzione divulgativa di fotografie disegni e commenti, divulgati anche via internet; e tutte le attività comunque connesse –anche indirettamente- agli interessi dell’associazione purché conformi e compatibili con le leggi vigenti. 

L’associazione potrà in particolare divenire proprietaria di beni mobili e/o immobili aventi caratteristiche compatibili con i propri interessi ed in connessione con i propri scopi e finalità istituzionali, in particolare veicoli, mobili e altri beni di antiquariato, modernariato, arte, interesse storico collezionistico e artistico, oggetti d’arte; potrà organizzare e fare officina e carrozzeria per i veicoli d’epoca e di interesse storico artistico e collezionistico, sempre finalizzando la propria attività alla cura mantenimento e restauro di tali beni, eventualmente dotarsi altresì di targa PROVA; organizzare favorire e realizzare attività di restauro e falegnameria, ferro battuto lavorazione cuoio e pellami tappezzeria ed altre lavorazioni artigianali in genere, anche con specifica organizzazione di locali strutture e/o predisposizione di strumenti,e sempre con il fine unico di valorizzare e salvaguardare beni di antichità, di interesse storico artistico e collezionistico; potrà dotarsi di consulenti –sia tecnici del settore veicoli che di altre materie- qualora ciò dovesse rivelarsi utile nello svolgimento delle attività connesse, anche indirettamente, agli scopi sociali; potrà servirsi di prestazioni professionali ed altre collaborazioni non dipendenti per lo svolgimento delle proprie attività; potrà organizzare predisporre favorire e/o procurare e promuovere acquisto, vendita, locazione –attiva e passiva-, permute, scambi, comodati ed altri contratti di acquisizione o cessione o concessione o messa a disposizione definitiva e/o temporanea di beni rientranti fra quelli della cui cura e tutela si fa carico ed interesse ai sensi del presente articolo statutario fra i propri associati e fra i propri associati e soggetti terzi;

Tutte le finalità istituzionali verranno perseguite innanzi tutto attraverso l'intervento degli associati nei campi indicati, tra l'altro anche mediante l’organizzazione di eventi a carattere strumentale per la raccolta di contributi e/o di fondi da persone fisiche e/o da enti e formazioni sociali privati o pubblici, che organizzerà con le modalità che la stessa intenderà avviare, ovvero anche mediante distribuzione di oggettistica. In tal caso l'associazione, per garantire la trasparenza dell'operazione, doterà i propri associati di apposito tesserino di riconoscimento, emetterà ricevute e redigerà apposito rendiconto, secondo le disposizioni di legge. Il ricavato di tali raccolte di offerte –come quello di ogni contributo pervenuto all’associazione- verrà destinato al fondo sociale per il perseguimento dei fini dell’associazione, per il sostentamento dell’associazione stessa e delle sue attività, per far fronte agli impegni ed alle obbligazioni dell’associazione.

L’associazione potrà in ogni caso scambiare cedere o comunque disfarsi dei beni in suo possesso e proprietà, decidere di cederli in uso a soci e/o a non soci e terzi soggetti.

L’associazione potrà in ogni caso favorire i propri scopi e le sue finalità istituzionali _di divulgazione del rispetto e della passione per la cultura e per i stessi beni antichi e/o moderni di interesse storico culturale artistico e collezionistico_ anche mettendo a disposizione dei propri soci e/o dei soci di associazioni proprie associate o di associazioni a cui la stessa sia a sua volta associata, o comunque di soggetti appositamente convenzionati, i beni stessi di cui abbia la detenzione, il possesso e/o la proprietà o comunque la disponibilità a qualsiasi titolo.

Art. 3 – Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata; potrà essere sciolta con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Soci

I soci si dividono in:

- soci ordinari _di cui fanno parte di diritto i soci elettori ed i soci collaboratori_

- soci collaboratori

- soci aggiunti  

- soci elettori _di cui fanno parte di diritto i soci fondatori ed i soci continuatori_

- soci fondatori

- soci continuatori

- soci onorari

- soci minorenni

§ 4.1

Sono soci ordinari tutti coloro che, maggiorenni, abbiano presentato apposita domanda di ammissione che sia stata accolta dal Consiglio Direttivo che deciderà a maggioranza assoluta. 

I soci ordinari vengono ammessi a tempo indeterminato; essi cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

dimissione volontaria;

morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta, previa valutazione delle cause di giustificazione da parte del  Consiglio Direttivo ;

radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, abbia costituito ostacolo al buon andamento del sodalizio o comunque recato pregiudizio all’onorabilità e/o al decoro dell’associazione o di altri soci in funzione e/o connessione della loro qualità di associati.

In particolare saranno ritenute azioni disonorevoli, che importano il giudizio di radiazione da parte del Consiglio Direttivo, eventuali esternazioni e contestazione sul funzionamento interno dell’associazione rese al di fuori dell’Assemblea, per la manifesta dissociazione del socio da scopi e metodi attuativi dell’associazione.

radiazione deliberata dalla unanimità dei componenti il Consiglio Direttivo, qualunque ne sia la causa.

Tutti i soci ordinari godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, ma non hanno diritto di elettorato, né attivo né passivo.

§ 4.2

Sono soci collaboratori coloro i quali vengono ammessi a far parte dell’associazione su delibera del Consiglio Direttivo _che decide all’unanimità su proposta anche eteronoma_ e che accettino l’offerta di divenire soci collaboratori.

I soci collaboratori sono in tutto e per tutto parificati ai soci ordinari salvo che, in virtù del riconoscimento dell’opera di collaborazione prestata, non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale. 

§ 4.3

Sono soci aggiunti coloro i quali, maggiorenni, abbiano fatto apposita domanda di ammissione all’associazione presentandola ad almeno un membro del Consiglio Direttivo –o altro socio espressamente delegato- che li abbia ammessi.

L’ammissione del socio aggiunto si intende comunque condizionata alla decisione definitiva a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, organo sovrano in materia, che delibererà in merito nella prima occasione ritenuta utile. 

Decorsi venti giorni dall’ammissione condizionata del socio aggiunto senza che il Consiglio direttivo abbia accolto espressamente la domanda, questa si considera rigettata.

Il mancato accoglimento della domanda di associazione di un socio aggiunto da parte del Consiglio direttivo, anche se espresso e purché non accompagnato da eventuale radiazione, non pregiudica la presentazione di una nuova domanda di associazione aggiunta _o ad altro titolo_ da parte dello stesso soggetto, anche nel corso dello stesso anno sociale.  

In ogni caso i  soci  aggiunti possono essere ammessi all’associazione solo a tempo determinato; essi cessano comunque di appartenere all'associazione alla mezzanotte del 31.12 di ogni anno solare computato con il fuso orario di Orvieto (Roma-Italia).

I soci  aggiunti in regola con il rapporto di associazione possono essere ammessi ad assistere all’Assemblea, ma non hanno diritto di parola né quello elettorale _né attivo né passivo_.

§ 4.4

Sono soci elettori i soci fondatori, i soci continuatori, nonché coloro i quali siano stati cooptati dal Consiglio Direttivo _che decide all’unanimità e con voto segreto su presentazione di almeno due soci elettori_ e che abbiano formalmente accettato l’offerta di divenire soci elettori.  Ad essi spetta l’elettorato attivo in Assemblea.

§ 4.5

Sono soci fondatori:

Alessandra Cannistrà

Antonio Dal Savio

Claudio Dal Savio

Elena Dal Savio

I soci fondatori, non appena maggiorenni, godono di pieni diritti Assembleari nonché di pieni diritti di elettorato attivo e passivo.

Possono essere espulsi e radiati dall’associazione solo per grave indegnità che venga deliberata all’unanimità in due diverse sedute del Consiglio Direttivo convocate ad almeno tre mesi di distanza la seconda dalla prima. 

Durante tutto il periodo intercorrente fra la prima eventuale pronuncia dichiarativa di indegnità e la seconda, previste dal presente Statuto, i diritti i poteri e le deleghe sociali conferiti al socio sotto giudizio sono sospesi. 

Se il socio in giudizio fosse al momento altresì membro del Consiglio Direttivo, sono ugualmente sospesi sia tale carica che gli inerenti poteri _che vengono svolti dagli altri membri dell’organo di vertice dell’associazione_, e le decisioni previste all’unanimità dei membri del Consiglio Direttivo saranno prese considerando i soli membri non sospesi.   

§ 4.6

Sono soci continuatori di pieno diritto i discendenti legittimi e diretti dei soci fondatori che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età e che ne facciano richiesta; sono altresì soci continuatori quei soci che, già elettori da almeno tre anni, siano chiamati nel novero dei soci continuatori dall’unanimità del Consiglio Direttivo _che decide con procedura segreta su proposta di almeno tre soci fra fondatori e continuatori_ e che abbiano accettato l’offerta di divenire soci continuatori.

I soci continuatori godono di pieni diritti assembleari nonché, al pari dei soci fondatori, di pieni diritti di elettorato attivo e passivo.

Al pari dei soci fondatori possono essere espulsi e radiati dall’associazione solo per grave indegnità che venga deliberata all’unanimità in due diverse sedute del Consiglio Direttivo convocate ad almeno tre mesi di distanza la seconda dalla prima. 

Durante tutto il periodo intercorrente fra la prima eventuale pronuncia dichiarativa di indegnità e la seconda, previste dal presente Statuto, i diritti i poteri e le deleghe sociali conferiti al socio sotto giudizio sono sospesi. 

Se il socio in giudizio fosse al momento altresì membro del Consiglio Direttivo, sono ugualmente sospesi sia tale carica che gli inerenti poteri _che vengono svolti dagli altri membri dell’organo di vertice dell’associazione_, e le decisioni previste all’unanimità dei membri del Consiglio Direttivo saranno prese considerando i soli membri non sospesi.   

§ 4.7

Sono soci onorari coloro i quali, scelti dall’unanimità del Consiglio Direttivo ,che decide con voto segreto, su proposta _anche eteronoma_ accettino l’offerta di divenire soci onorari.

I soci onorari vengono ammessi a tempo indeterminato; essi cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

dimissione volontaria;

radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, abbia costituito ostacolo al buon andamento del sodalizio o comunque recato pregiudizio all’onorabilità e/o al decoro dell’associazione o di altri soci in funzione e/o connessione della loro qualità di associati.

In particolare saranno ritenute azioni disonorevoli, che importano il giudizio di radiazione da parte del Consiglio Direttivo, eventuali esternazioni e contestazione sul funzionamento interno dell’associazione rese al di fuori dell’Assemblea, per la manifesta dissociazione del socio da scopi e metodi attuativi dell’associazione.

radiazione deliberata dalla unanimità dei componenti il Consiglio Direttivo, qualunque ne sia la causa.

Tutti i soci onorari godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, ma non hanno diritto di elettorato, né attivo né passivo.

I soci onorari non sono tenuti al versamento di alcuna quota annuale. 

§ 4.8

Sono soci Minorenni coloro i quali, di età infra diciottenne, abbiano presentato domanda di associazione controfirmata da almeno un genitore o da chi ne faccia le veci che sia stata accolta a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo.

I soci minorenni vengono ammessi a tempo indeterminato e divengono automaticamente soci ordinari al compimento del diciottesimo anno di età, fino a tale evento non sono tenuti a versare alcuna quota annuale; 

essi cessano comunque di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

dimissione volontaria;

radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, abbia costituito ostacolo al buon andamento del sodalizio o comunque recato pregiudizio all’onorabilità e/o al decoro dell’associazione o di altri soci in funzione e/o connessione della loro qualità di associati.

In particolare saranno ritenute azioni disonorevoli, che importano il giudizio di radiazione da parte del Consiglio Direttivo, eventuali esternazioni e contestazione sul funzionamento interno dell’associazione rese al di fuori dell’Assemblea, per la manifesta dissociazione del socio da scopi e metodi attuativi dell’associazione.

radiazione deliberata dalla unanimità dei componenti il Consiglio Direttivo, qualunque ne sia la causa.

I soci minorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, ma non hanno diritto di parola né diritto di elettorato _tanto attivo che passivo_.

§ 4.9

I soci che siano già stati oggetto di un provvedimento di radiazione ai sensi del presente Statuto potranno richiedere unicamente l’eventuale associazione aggiunta, salva riabilitazione espressa deliberata all’unanimità dal consiglio direttivo.

Art. 5 – Domanda di ammissione

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza assoluta sulle domande di associazione ordinaria, di associazione aggiunta e di associazione del minore.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi, né per atto inter vivos, né mortis causa; sono comunque ammessi per giusta nascita i soci continuatori di pieno diritto che ne facciano domanda.

Art. 6 – Organi

Gli organi sociali sono:

l'Assemblea generale dei soci

il presidente

il consiglio direttivo

il collegio dei probiviri

Art. 7 – Assemblea

L'Assemblea generale dei soci è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 8 – Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua, qualora dovuta.

Ogni associato può rappresentare in Assemblea tutti gli altri soci ordinari, onorari o collaboratori che gli abbiano conferito delega, senza però poter esercitare maggiori diritti di quelli propri del suo personale status associativo.

Art. 9 – Compiti dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà almeno quindici giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e comunicazione agli associati elettori a mezzo telefono, fax o posta elettronica.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura.

Spetta all’Assemblea la nomina dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza degli stessi presenti.

Ogni socio elettore può essere portatore di delega scritta di altri soci elettori che gliela abbiano tempestivamente conferita.

Ogni socio elettore ha diritto ad un voto. 

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto presenti.

Art. 11 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli stessi presenti.

Ogni socio elettore può essere portatore di delega scritta di altri soci elettori che gliela abbiano tempestivamente conferita.

Ogni socio elettore ha diritto ad un voto. 

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto presenti.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea; nel suo ambito è nominato presidente il membro più anziano; in caso di vacanza ne fa le veci il secondo consigliere anziano.

Il Consiglio Direttivo nomina il segretario nel proprio ambito; ad esso vengono attribuite anche le funzioni di tesoriere.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti.

Salvi casi specifici in cui siano espressamente previste dallo Statuto e/o dai Regolamenti votazioni con maggioranze diverse o con l’unanimità, le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Art. 13 – Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti, ritenutolo opportuno e/o necessario, potranno provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica solo qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la totalità dei suoi componenti.

Art. 14 – Convocazione direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.

Art. 15 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b) redigere il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea;

c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;

d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale;

e) deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti;

f) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

g) attuare le finalità previste dallo statuto.

h) operare in sede decisionale ed in sede esecutiva in conformità dell’atto Costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti.

i) provvedere a tutti gli atti che di volta in volta reputerà necessari o almeno opportuni.

l) governare l’attività dell’associazione, deliberando le scelte di volta in volta necessarie ed opportune, potendo servirsi e conseguentemente provvedere alla nomina di consulenti, chiedendo pareri.

Art. 16 – Il bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell'associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'Assemblea.

Art. 17 – Il Presidente

Il presidente, per delega e pieno mandato del Consiglio Direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 18 – Il Vice presidente

Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 19 – Il Segretario

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 20 – Il Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è organo solo eventuale dell’associazione.

Esso è nominato dall’Assemblea in caso di insorgenza di controversia tra due o più soci oppure fra uno o più soci e l’associazione e che abbia a causa o ad oggetto materie e rapporti inerenti all’associazione medesima ed alle attività da questa svolte o ai beni da questa posseduti.   

É composto da tre persone fisiche scelte non necessariamente fra i soci, secondo le loro capacità e la loro autorevolezza. 

Il Collegio avrà competenza esclusiva nell’ambito di detti rapporti; esso giudicherà ed adotterà il proprio lodo con la massima libertà di forma;

Il Giudizio sarà considerato, ad ogni effetto, come irrituale. 

Il Giudizio, in unico grado, non ammetterà appello e/o impugnazione alcuna.

Art. 21 – Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla associazione, dalle raccolte dei fondi, da tutti i contributi e liberalità, anche anonimi, di persone fisiche ed altri enti, anche societarii, pubblici e/o privati.

Art. 23 – Sezioni

L'associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali; la decisione sull’eventuale costituzione di sezioni delocalizzate e sulla eventuale chiusura di tutte o alcune di esse è rimessa al Consiglio Direttivo che decide all’unanimità.

Art. 24 – Controversie

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio di tre probiviri che sarà nominato dall’Assemblea, eventualmente straordinaria, ed avrà la durata dello svolgimento dell’incarico dirimente.

Il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale. Il Giudizio dovrà ritenersi inappellabile ed inoppugnabile.

Art. 25 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione potrà essere deliberato esclusivamente dal Consiglio Direttivo, all’unanimità della sua piena composizione di tre membri, salvo il caso in cui l’associazione non contasse più un novero di soci eleggibili sufficienti a consentire la ricostituzione dell’integrità del numero di tre consiglieri; in tale secondo caso la decisione potrà essere presa all’unanimità da quei consiglieri in carica.

Art.26 – Destinazione del patrimonio

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di soggetto, persona fisica o ente, anche societario, privato o pubblico, che sarà individuato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri in carica. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Art.27 – Insegna dell’associazione

Il logo ed insegna dell’associazione “AUTOSTORICHE INTERNAZIONALE –oligoclub culturale-” è il seguente

 

Esso identifica l’associazione che dello stesso potrà disporre e far uso in via esclusiva assieme ai soggetti da essa appositamente autorizzati. 

Art.28 - Disposizioni finali

Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo in pari data redatto, assieme alle disposizioni di cui agli artt. 36, 37 e 38 c.c. in quanto non espressamente derogate.

 

Letto, approvato e sottoscritto a Orvieto (TR), il 20.01.2005

 

 

 

NOTE 

(1)

articolo modificato dall'assemblea 22,12,2006,

il testo precedente era il seguente:

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita in Orvieto (TR), via della pace n°13, l'associazione denominata “AUTOSTORICHE INTERNAZIONALE  -oligoclub culturale-“.